Certificazione di Crediti Sanitari

Certificazione di Crediti Sanitari

Crediti Sanitari e verso la Pubblica Amministrazione

per ogni categoria di fornitori della Sanità regionale o della singola ASL/Az. Osp. e della Pubblica Amministrazione a supporto di operazioni di cessione di crediti pro soluto viene svolta attività di Origination e Servicing completo.

I dati da certificare, nel pieno rispetto delle norme in materia di dati sensibili,  sono allocati su piattaforma hardware e software riservata ed esclusiva che garantisce, con facilità di utilizzo, una condivisione operativa nella assoluta protezione dei dati archiviati costantemente monitorati da processi automatizzati.

La certificazione dei crediti permette la successiva cessione.

La Cessione Pro Soluto del Credito

Il Codice Civile disciplina lo strumento della cessione del credito negli artt. che vanno dal 1260 al 1267: esso consiste nella cessione di un credito da parte del creditore titolare del diritto ad un cessionario che acquisisce il diritto al credito, normalmente ad un prezzo inferiore al suo valore nominale.

Il codice civile sancisce inoltre che  che il cedente debba garantire, solitamente, la sola sussistenza e validità del credito (c.d. nomen verum) al momento in cui se ne verifica la cessione (cessio pro soluto). In deroga a tale limitazione della responsabilità, però,  l’art. 1267 prevede la possibilità, per il cedente, dell’assunzione della garanzia per la solvenza del debitore (cessio pro solvendo).

Il credito si intende ceduto all’atto del perfezionamento del contratto, realizzato per effetto del consenso delle parti.

La differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo risiede, quindi, nel fatto che nella prima il cedente è tenuto a garantire soltanto l’esistenza del credito ceduto e non anche la solvibilità del debitore ceduto, come avviene nella seconda, con la conseguenza che il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare, in tutto o in parte, il debito nel caso non vi abbia provveduto il debitore ceduto.

Nella pratica commerciale, la cessione del credito pro soluto avviene, solitamente, per un importo che è considerevolmente inferiore a quello nominale del credito stesso e ciò per due ordini di motivi: il primo è quello che il cedente si assicura, in tal modo, la disponibilità immediata di liquidità e tale “utilità” viene tenuta in considerazione nella fissazione del prezzo dei crediti ceduti, il secondo che le parti contraenti tengono conto, nella fissazione del prezzo, delle effettive possibilità di recupero del credito.

SINTESI DELLA PROCEDURA CESSIONE PRO-SOLUTO

La cessione di perfeziona quando il cessionario invia la lettera – contratto di accettazione. La data dell’invio determina l’esercizio nel quale il cliente contabilizza la perdita.

Dopo aver ricevuto tale comunicazione, il cedente:

- emetterà nota di debito per il corrispettivo pattuito “fuori campo iva” ( art. 2 3^ comma DPR 633 26.10.72 e succ. mod. ed integrazioni)  ( per avere il modello della nota di debito clicca qui oppure 06 48906628 )

- Invierà ad ogni singolo debitore ( anche se presumibilmente irreperibile)  lettera di notifica dell’avvenuta cessione del credito mediante Raccomandata Ar a corpo per avere la data certa

- Invierà al cessionario tutta la documentazione attestante l’esistenza dei crediti e più precisamente:

copia delle fatture di vendita

originali dei titoli insoluti

copia delle lettere formulate